Ipotesi Sanzionatorie
|
Violazione
|
Sanzione Pecuniaria
|
Punti da Decurtare
|
Sanzione Accessoria
|
|
Art. 142 c.2 e 7 Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera
i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h
|
da euro 38,00 ad euro 155,00
|
Nessuno
|
Nussuna
|
|
Art. 142 c. 2 e 8 Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocità
|
da euro 155,00 ad euro 624,00
|
5
|
Nessuna
|
|
Art. 142 c. 2 e 9 Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti
massimi di velocita'
|
da euro 370,00 a euro 1.458,00
|
10
|
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione
alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino,
per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento
di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice
|
|
Art. 142 c. 2 e 9bis Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita'
|
da euro 500 a euro 2.000
|
10
|
sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI
|
Art. 142 - Limiti di velocità (*)
(*) articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti", secondo la tabella
annessa all'art. 126-bis.
- 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la
velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le
strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e
per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati,
con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione
degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per
ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite
massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali
ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché
lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed
i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche
di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade
ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
- 2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare,
provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti
di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade
e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive
che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di
velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti
presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive
e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può
anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario;
in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
- 3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
- a) ciclomotori: 45 km/h;
- b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo
168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h
nei centri abitati;
- c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su
altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
- d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
- e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h),
i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri f) autobus e filobus di
massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
- g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
- h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
- i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per
il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60
km/h fuori dei centri abitati.
- 4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli
di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite.
Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata
sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando
siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo
138, comma 11.
- 5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi
stabiliti dall'art. 141.
- 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate
fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per
il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati, nonché le
registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali,
come precisato dal regolamento.
- 6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita'
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite
nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- 7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi
di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 38,00 ad euro 155,00.
- 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 ad euro 624,00.
- 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla
guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino,
per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento
di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice
- 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI
- 10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 23,00
ad euro 92,00.
- 11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di
uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso
di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui
all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo
articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al
comma 6-bis del citato articolo 179
- 12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due
anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria
e' della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di
guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma
9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
articolo 195 - 2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli
141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un
terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento
della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo
208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo
6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni - (comma aggiunto dall'articolo
3 comma 55 provvedimento in materia di sicurezza pubblica approvato il 2 luglio
2009 - LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
(09G0096) (GU n. 170 del 24-7-2009 - Suppl. Ordinario n.128) - (in vigore dall'8
agosto 2009)
Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno
dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso
di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui
all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo
articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al
comma 6-bis del citato articolo 179